Slika družine

Svolgimento di lavori o attività in diversi Stati membri dell'UE - determinazione della legislazione sulle assicurazioni ai sensi dei regolamenti dell'UE

Nel Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento di base) c'è una determinata norma secondo cui una persona che svolge un lavoro o un'attività in due o più Stati membri dell'Unione europea è inclusa nell'assicurazione sociale obbligatoria solo in uno Stato membro dell'Unione europea (il cosiddetto "lavoro simultaneo"). Sono stabilite regole di coordinamento per determinare la Legge dello Stato membro dell'Unione europea applicabile a quella persona, il che significa che tutti i contribuenti devono richiedere l'assicurazione sociale obbligatoria e pagare i contributi di tutti gli introiti derivanti dal lavoro o dalle attività solo in quel Paese la cui legislazione si applica in base a tali norme. Nel Regolamento (CE) 987/2009 (regolamento di esecuzione) vengono stabilite le norme di attuazione e le procedure per l'attuazione delle norme stabilite nel regolamento di base.

 

I regolamenti menzionati sono validi e sono direttamente applicabili dal 1° maggio 2010 in poi, mentre le linee guida per l'applicazione uniforme delle disposizioni della legislazione della Repubblica di Slovenia (Linee guida) chiariscono il collegamento tra le disposizioni dei regolamenti e la legislazione della Repubblica di Slovenia.

 

Qui viene chiarito l'uso del Regolamento (CE) di base n. 883/2004 e del  Regolamento di esecuzione (CE) 987/2009 in relazione alla legislazione della Repubblica di Slovenia (di seguito: RS) per l'inclusione nell'assicurazione sociale obbligatoria, quando si stabilisce l'uso della legislazione della RS.

 

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